Art. 1.
(Manager pubblici)

      1. Ai fini della presente legge è definito manager pubblico colui che, iscritto nell'apposito elenco di cui al comma 2, è in grado di produrre una prestazione professionale che consente alle aziende pubbliche di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.
      2. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura la tenuta e l'aggiornamento di un elenco dei manager pubblici, al quale sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 3 e 4.
      3. Il manager pubblico non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e delle assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno cinque anni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. La carica di manager pubblico è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con altre aziende pubbliche. La carica di manager pubblico è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'azienda presso cui sono esercitate le funzioni di manager.
      4. Non possono essere nominati manager pubblici:

          a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva

 

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non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

          b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

          c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.